Archivi giornalieri: novembre 14, 2013

Significativi cambiamenti per i beni dati in godimento ai soci…


COMUNICAZIONE BENI D’IMPRESA


A partire dal 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.

Le modalità e termini per l’adempimento, dapprima contenuti nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, sono state riviste, in un’ottica di semplificazione, con il provvedimento del 2 agosto 2013.

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Chi è obbligato alla comunicazione

L’obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.

Cosa comunicare

Vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – e dei familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

 

I beni oggetto di applicazione I beni dell’impresa oggetto di applicazione degli adempimenti in esame, sono:

– i beni strumentali;

– i beni-merce;

– gli immobili-patrimonio (es.: unità immobiliari);

tenendo in considerazione che:

•per l’imprenditore individuale

si devono considerano inerenti all’impresa, quelli di cui all’art. 65  del Tuir, vale a dire i beni riportati:

– nel libro degli inventari, per le imprese in contabilità ordinaria;

– nel libro dei beni ammortizzabili, per le imprese in

contabilità semplificata;

•per le società

(di persone e di capitali), si devono prendere in c

onsiderazione tutti i beni a esse

appartenenti;

•per le società di fatto,

assumono rilevanza:

-i beni-merce;

-i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci e utilizzati  esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa (in concreto, si tratta di tutti i  beni di cui l’impresa risulta aver conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in relazione ad un diritto reale o detenuti in locazione , anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in  comodato.

N.B.:

si devono ritenere “esclusi” dalla disciplina i beni  rientranti nella categoria “altro” del  tracciato record contenuto nell’allegato tecnico al provvedimento che hanno un valore  non superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva applicata.

Inoltre, è anche opportuno segnalare che l’Agenzia  delle entrate, con la circolare 15 giugno 2012,  n. 24/E, coerentemente con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  entrate del 16 novembre 2011, ha puntualizzato che  si devono ritenere.

Esclusi dall’ambito  oggettivo di applicazione della norma:

–  i beni di società e di enti privati di tipo associati vo che svolgono attività commerciale, residenti  o meno in Italia, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni  per fini esclusivamente istituzionali;

–  gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione  a proprietà indivisa concessi ai propri soci,  atteso che lo scopo mutualistico di tali cooperative con sistemi proprio nell’assegnare in godimento  ai soci le abitazioni a condizioni migliori di quelle del libero mercato.

 

I 60 GIORNI POST REDDITOMETRO


I 60 GIORNI POST REDDITOMETRO.

I 60 GIORNI POST REDDITOMETRO


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In questi righi , possiamo ricordare  l’articolo 12 dello Statuto del Contribuente, soffermandoci sul termine dei 60 giorni destinati ai contribuenti, i quali, possono comunicare, entro tale periodo, osservazioni e richieste, valutate dagli Uffici impositori, prima dell’invio dell’avviso di accertamento. Tale avviso,  non può essere emanato prima della scadenza di tale termine salvo casi di particolare e motivata urgenza.

comma 7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo’ comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non puo’ essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Quindi il contribuente può presentare delle memorie difensive entro 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo.

 

Appurato tale fatto, ci focalizziamo su alcune sentenze e fatti passati:

Nel 2009 la Ctr Campana, rimandava alla consulta le questioni di urgenza (come si evince dall’art 12 dello s. del c.), tali da non rispettare il termine dei 60 giorni e quindi anticipare l’accertamento.

I fatti: “spetta alla Commissione tributaria valutare se esista l’inosservanza dell’obbligo motivazionale in relazione all’urgenza, ossia la doverosa motivazione per derogare il termine dei suddetti 60 giorni.”

 

Nel 2011 La Ctr di Brescia, esordisce, l’accertamento può essere nullo, nel momento in cui non vengono rispettati i 60 giorni dall’emissione del verbale ispettivo, considerando un interpretazione meramente letterale della norma.

I fatti: “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste.

A questo punto potevamo chiederci e se il verbale ispettivo non viene redatto?  Tale verbale ispettivo è obbligatorio? L’ADE, in merito a ciò, lo ritiene applicabile solo ed esclusivamente per le verifiche in forma di accesso, quindi presso il contribuente.

 

Oggi,  considerato i nuovi strumenti messi a disposizione del Fisco, come il REDDITOMETRO, considerato uno strumento “diretto” , quindi dove non ci sono accessi e ispezioni ma soltanto presunzioni,  facciamo ricorso a una luminare e recente sentenza.

Lla sentenza Ctp Reggio Emilia n. 154/2/13 depositata il 25 ottobre 2013, ha ribaltato il filone  giurisprudenziale seguito e applicato sino a quel momento.

Il Contribuente in questione, ha avuto  un accertamento fondato sul redditometro, però quest’ultimo, ha impugnato gli atti rilevando, tra gli altri, la nullità per il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’articolo 12, comma 7 dello Statuto del contribuente, considerato che l’ufficio ha emesso due avvisi di accertamento applicando, ai beni indici, i coefficienti del redditometro senza rispettare i termini previsti dall’art. 12 dell’ s.d c.

 

LA CTP ha accolto il ricorso fatto dal Contribuente, e ha chiarito che:

–      è necessario un preventivo contraddittorio per adeguare il risultato “statistico”, alla realtà del contribuente (rispetto di un adeguato termine).

–      è opportuno l’invio di un questionario, che in casi di redditometro favorisce il dialogo e l’intesa tra fisco e cittadino”.

–      il termine previsto di 60 giorni rappresenta l’intervallo destinato a favorire la partecipazione del contribuente prima dell’emissione dell’atto.

–      le contestazioni devono essere fatte obbligatoriamente mediante un processo verbale, in assenza del quale l’accertamento è nullo.

IN CONCLUSIONE:

Anche per il redditometro valgono le regole dello Statuto del contribuente.

L’ufficio deve infatti emettere un processo verbale alla conclusione dell’istruttoria e deve attendere il termine dilatorio di 60 giorni. L’inosservanza comporta la nullità della pretesa.

IL REDDITOMETRO INFORMAZIONI GENERALI…