Archivio mensile:ottobre 2013

CO.CO.PRO. E L’INDENNITA’ UNA TANTUM


CO.CO.PRO. E L’INDENNITA’ UNA TANTUM.

CO.CO.PRO. E L’INDENNITA’ UNA TANTUM


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All’art. 2, c. 51-56 della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), operativa dal 1° gennaio 2013. In particolare, è stato precisato che la suddetta indennità non potrà essere riconosciuta in ragione di un’attività di collaborazione svolta presso una pubblica amministrazione.

Per i mesi accreditati presso la Gestione separata INPS, non devono essere considerati i contributi versati per contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione.

Dal 1° gennaio 2013, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti previsti dalla legge, è riconosciuta una indennità pari a un importo del 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da  contribuzione.

L’inps specifica:

–          conseguire l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000 Per reddito lordo deve intendersi quel reddito conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo di cui all’art. 61, c. 1, del D.Lgs. n. 276/2003. Anche i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro.

Tra i requisiti e condizioni necessari da possedere per ottenere l’indennità in questione vi è anche l’obbligo di essere in stato di disoccupazione per almeno due mesi – in maniera ininterrotta – nell’anno precedente.

-Il requisito dello stato di disoccupazione ininterrotto per almeno due mesi nell’anno precedente, deve essere considerato come       “periodo di disoccupazione non indennizzato

Quanto al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata INPS, è necessario che l’interessato non sia titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

 

L’indennità una tantum riservata ai co.co.pro. è soggetto alla tassazione separata (art. 17 del TUIR); in attesa della procedura definitiva si applica l’aliquota del 23% sull’importo o sugli importi da erogare.

Infine, è estremamente importante liquidare la prestazione entro 120 giorni dalla data della domanda al fine di evitare la decorrenza di interessi legali sull’indennità dei co.co.pro.

Contratti a termine e gli intervalli di Riassunzione


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A seguito delle modifiche introdotte con la conversione in L. n. 99/2013 del D.L. n. 76/2013, prima di riassumere a tempo determinato, il datore di lavoro deve rispettare un periodo di pausa così regolato:

 

  •  10 giorni (prima erano 60gg), se il contratto appena cessato ha avuto durata fino a 6 mesi;
  •  20 giorni (prima erano 90gg), se il contratto appena cessato ha avuto durata superiore a 6 mesi.

 

Qualora si violino tali intervalli minimi, la sanzione sarà la trasformazione del

rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

In precedenza, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) disponeva il divieto di riassunzione prima di:

  •  60 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi;
  • 90 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi.

 

il Ministero del Lavoro si è posto il problema in merito alla disciplina delle pause intermedie introdotte con il D.L. n. 76/2013; e in particolare, quello di stabilire se, in caso di effettivo intervento da parte della contrattazione collettiva che avesse ridotto a 20 e 30 giorni tali pause, le

nuove disposizioni normative che fissano tali pause, riducendole ulteriormente in via generale (ossia senza necessità di alcun intervento delle parti sociali) a 10 e 20 giorni, potessero trovare automatica applicazione.

 

Differente è il discorso per gli accordi in materia, anche aziendali, che siano stati o che saranno stipulati a partire dal 28 giugno 2013. Infatti, in tal caso i medesimi accordi collettivi possono prevedere sia la riduzione di tali intervalli minimi (per esempio portandoli a 2 e 4 giorni) sia il loro totale azzeramento.


ADE e BLACK LIST

Elenco dei soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti

Per avere il Bonus Mobili bisogna ristrutturare


Per avere il Bonus Mobili bisogna ristrutturare.

Per avere il Bonus Mobili bisogna ristrutturare


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Il D.L. 63/2013 prevede che il beneficio si esplica in una detrazione pari al 50% delle spese documentate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (secondo il disegno di legge di stabilità per il 2014 la detrazione dovrebbe essere prorogata fino al 31.12.2014) per l’acquisto di mobili, fino a un esborso massimo di 10.000 euro, e va divisa in dieci rate annuali. Quindi, lo sconto, può arrivare fino a 500 euro, con uno sconto massimo di 5.000 euro nel decennio.

La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è subordinata al sostenimento di spese per le quali è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis Tuir.

Come chiarito dalla Circolare 18 settembre 2013 n. 29, l’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali, comunque, non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro – quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.

Il citato articolo 16 – bis permette di fruire della detrazione:

per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 1, lett. C);

nei casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie (comma 3).

Si noti che diversamente l’analoga agevolazione operante nel 2009 era “ancorata” alla disciplina della detrazione Irpef del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio di conseguenza tale agevolazione era collegata soltanto agli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali relativi a:

-manutenzione straordinaria (art. 31 lett. B Legge n. 457/1978);

-restauro/risanamento conservativo (art. 31 lett. C Legge 457/1978);

-ristrutturazione edilizia (art. 31 lett. D Legge 457/1978).

In sostanza per l’Amministrazione Finanziaria la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per i mobili e gli elettrodomestici ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

G.C.

CONTRATTO GRATU…


CONTRATTO GRATU….

CONTRATTO GRATU…


CONTRATTO GRATUITO AD USO ABITATIVO PER I FIGLI AGGIRA L’IMU SULLA SECONDA CASA

COMODATO D’USO GRATUITO
Art.1803 – “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

I Comuni potranno esentare dal pagamento della seconda rata Imu le case date in comodato d’uso gratuito ai figli. E’ questa la buona notizia per i figli che vivono in case concesse dai genitori uso gratuito (o viceversa), emersa dalla conversione in legge del decreto 102

In ogni caso, per determinare una locazione in comodato d’uso gratuito serve un contratto scritto e registrato, disciplinato dagli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile

La Procedura per il Rimpatrio di Capitali


C’è bisogno di Un’agenzia di Rating Europea, considerato che le grandi quattro (Moody, S&P, Fitch, Dbrs ndr) hanno commesso errori clamorosi, e ancora dominano la scena…

Consulenza Fiscale Lavoro

ImmagineAttualmente si delinea un percorso in cinque tappe per il rientro di capitali dall’estero.

LE CONDIZIONI PER IL RIMPATRIO:

Si tratta di un autodenuncia, che può essere percorsa se non sono ancora iniziate verifiche o accessi da parte dell’agenzia dell’Entrate. Il contribuente         decidere di rimanere anonimo e incaricare un professionista di avviare la          procedura per il rimpatrio con il fisco.

LA VERIFICA DEL PROFESSIONISTA:

Il professionista procede al check-up nei confronti del contribuente ai fini antiriciclaggio. Se si tratta di operazione sospetta deve procedere alla Segnalazione all’Uif e astenersi dalla prestazione per non avere delle sanzioni in futuro. Ufficio fiscale per gli illeciti internazionali in caso positivo contatta gli uffici locali dell’Ade che procedono a un controllo di merito.

IL CALCOLO SULLE IMPOSTE:

Il professionista prepara un vero dossier sul patrimonio all’estero, sul quale vengono calcolate le imposte non versate, identificando la tipologia di reddito e la decadenza…

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La Procedura per il Rimpatrio di Capitali


ImmagineAttualmente si delinea un percorso in cinque tappe per il rientro di capitali dall’estero.

LE CONDIZIONI PER IL RIMPATRIO:

Si tratta di un autodenuncia, che può essere percorsa se non sono ancora iniziate verifiche o accessi da parte dell’agenzia dell’Entrate. Il contribuente         decidere di rimanere anonimo e incaricare un professionista di avviare la          procedura per il rimpatrio con il fisco.

LA VERIFICA DEL PROFESSIONISTA:

Il professionista procede al check-up nei confronti del contribuente ai fini antiriciclaggio. Se si tratta di operazione sospetta deve procedere alla Segnalazione all’Uif e astenersi dalla prestazione per non avere delle sanzioni in futuro. Ufficio fiscale per gli illeciti internazionali in caso positivo contatta gli uffici locali dell’Ade che procedono a un controllo di merito.

IL CALCOLO SULLE IMPOSTE:

Il professionista prepara un vero dossier sul patrimonio all’estero, sul quale vengono calcolate le imposte non versate, identificando la tipologia di reddito e la decadenza per effettuare l’accertamento, ovviamente assoggettata alla relativa progressività prevista nel nostro ordinamento.

LE SANZIONI DA AGGIUNGERE:

Le sanzioni sono per infedele dichiarazione e per la mancanza del quadro RW. Unica chance fare ricorso all’art. 7 c 4 del D.Lgs 472/97  che prevede una riduzione fino alla metà del minimo secondo il principio di proporzionalità. La percentuale sanzionatoria per omissione del quadro RW varia dal 3% al 15% degli importi non dichiarati. E quella infedele dichiarazione varia tra il 100% al 200% dell’imposta evasa.  Possono essere ridotte rispettivamente del 50% e di un sesto se si paga subito.

CHIUSURA E SEGNALAZIONI IN PROCURA:

Per gli anni pregressi forse è possibile applicare le sanzioni minime, si attende una nota dell’ADE in merito. Se il contribuente aderisce alla proposta, può riportare i capitali attraverso un intermediario finanziario. Per importi elevati e protratti negli anni, allo stato attuale scatterebbe la segnalazione alla Procura in caso di violazioni delle soglie penali.

G.C.