CO.CO.PRO. E L’INDENNITA’ UNA TANTUM


Immagine

All’art. 2, c. 51-56 della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), operativa dal 1° gennaio 2013. In particolare, è stato precisato che la suddetta indennità non potrà essere riconosciuta in ragione di un’attività di collaborazione svolta presso una pubblica amministrazione.

Per i mesi accreditati presso la Gestione separata INPS, non devono essere considerati i contributi versati per contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione.

Dal 1° gennaio 2013, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti previsti dalla legge, è riconosciuta una indennità pari a un importo del 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da  contribuzione.

L’inps specifica:

–          conseguire l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000 Per reddito lordo deve intendersi quel reddito conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo di cui all’art. 61, c. 1, del D.Lgs. n. 276/2003. Anche i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro.

Tra i requisiti e condizioni necessari da possedere per ottenere l’indennità in questione vi è anche l’obbligo di essere in stato di disoccupazione per almeno due mesi – in maniera ininterrotta – nell’anno precedente.

-Il requisito dello stato di disoccupazione ininterrotto per almeno due mesi nell’anno precedente, deve essere considerato come       “periodo di disoccupazione non indennizzato

Quanto al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata INPS, è necessario che l’interessato non sia titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

 

L’indennità una tantum riservata ai co.co.pro. è soggetto alla tassazione separata (art. 17 del TUIR); in attesa della procedura definitiva si applica l’aliquota del 23% sull’importo o sugli importi da erogare.

Infine, è estremamente importante liquidare la prestazione entro 120 giorni dalla data della domanda al fine di evitare la decorrenza di interessi legali sull’indennità dei co.co.pro.

Informazioni su Consulente

Dottore Commercialista e Revisore dei conti

Pubblicato il ottobre 31, 2013 su Uncategorized. Aggiungi ai preferiti il collegamento . 2 commenti.

Lascia un commento