CO.CO.PRO. E L’INDENNITA’ UNA TANTUM
All’art. 2, c. 51-56 della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), operativa dal 1° gennaio 2013. In particolare, è stato precisato che la suddetta indennità non potrà essere riconosciuta in ragione di un’attività di collaborazione svolta presso una pubblica amministrazione.
Per i mesi accreditati presso la Gestione separata INPS, non devono essere considerati i contributi versati per contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione.
Dal 1° gennaio 2013, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti previsti dalla legge, è riconosciuta una indennità pari a un importo del 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
L’inps specifica:
– conseguire l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000 Per reddito lordo deve intendersi quel reddito conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo di cui all’art. 61, c. 1, del D.Lgs. n. 276/2003. Anche i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro.
Tra i requisiti e condizioni necessari da possedere per ottenere l’indennità in questione vi è anche l’obbligo di essere in stato di disoccupazione per almeno due mesi – in maniera ininterrotta – nell’anno precedente.
-Il requisito dello stato di disoccupazione ininterrotto per almeno due mesi nell’anno precedente, deve essere considerato come “periodo di disoccupazione non indennizzato
Quanto al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata INPS, è necessario che l’interessato non sia titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
L’indennità una tantum riservata ai co.co.pro. è soggetto alla tassazione separata (art. 17 del TUIR); in attesa della procedura definitiva si applica l’aliquota del 23% sull’importo o sugli importi da erogare.
Infine, è estremamente importante liquidare la prestazione entro 120 giorni dalla data della domanda al fine di evitare la decorrenza di interessi legali sull’indennità dei co.co.pro.
Pubblicato il ottobre 31, 2013 su Uncategorized. Aggiungi ai preferiti il collegamento . 2 commenti.
Messaggio INPS del 22 ottobre 2013, n. 16961, di seguito il link:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5894
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